E’ stata pubblicata la Sentenza C.T. Reg. Veneto 12.3.2018 n. 302_6_18, che si inserisce nel solco già ben delineato dalle ultime pronunce della Corte di Cassazione in materia di tassazione degli atti di conferimento in Trust.  La Sentenza, a sua volta, riporta diversi passi della Sentenza di Corte di Cassazione n° 21614 del 2016 che, richiamando quanto contenuto nella Cm n. 48/E del 2007 e nella n° 3/E del 2008, specifica che: “Ed invero la costituzione del trust – come è normale che avvenga per «i vincoli di destinazione» – produce soltanto efficacia «segregante» i beni eventualmente in esso conferiti e questo sia perché degli stessi il trustee non è proprietario bensì amministratore e sia perché i ridetti beni non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione indiretta (artt. 2 e 11 Convenzione de L’Aja del 1 luglio 1985, recepita in L. 16 ottobre 1989 n. 364).  Ed ancora “Significativa, infine, l’affermazione conclusiva: “Nemmeno – come anticipato – può condividersi l’interpretazione letterale dell’art. 2, comma 47 ss., DL n. 262 cit. adottata dalle rammentate ordinanze di questa Corte sez. VI al cui avviso sarebbe stata istituita un’autonoma imposta «sulla costituzione dei vincoli di destinazione» disciplinata mercé il rinvio alle regole contenute nel DLgs. n. 346 cit. e avente come presupposto la loro mera costituzione”.