L’agenzia delle Entrate, con la Rm n° 26/E uscita venerdì scorso, ha chiarito il trattamento IVA delle prestazioni di servizi rese dalle banche depositarie di OICR nei confronti delle SGR.  Rinviando ad una più analitica lettura della Rm in questione si riportano, di seguito, i chiarimenti interpretativi forniti: “Si è, pertanto, del parere che gli operatori debbano attivarsi, nel rispetto del mutato quadro normativo, sia per un tempestivo adeguamento delle convenzioni già esistenti tra le varie banche depositarie e le SGR, sia in sede di redazione di eventuali nuove convenzioni, al fine di dare distinta evidenza ai corrispettivi pattuiti per i vari servizi resi dalla banca depositaria, identificando in modo specifico i diversi servizi e il regime IVA cui gli stessi debbono essere assoggettati.  In ogni caso, in considerazione della situazione di incertezza normativa e dell’affidamento generato in capo agli operatori dalle indicazioni fornite dalla risoluzione n. 97/E del 2013, si è del parere che ricorra, per il periodo d’imposta 2017, l’esimente di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e non si rendano pertanto irrogabili le sanzioni amministrative”.