Pubblicata la Circolare n. 2/E 2018 in tema di utilizzo delle perdite nell’ambito del consolidato fiscale.

E’ stata pubblicata la Circolare N. 2/E del 26.01.2018 con cui le Entrate chiariscono due aspetti relativi all’utilizzo delle perdite nell’ambito del consolidato fiscale: (i) l’utilizzo delle perdite ante-consolidato in caso di rettifica dell’imponibile di un esercizio chiuso in perdita e (ii) i criteri di attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione della tassazione di gruppo.

Utilizzo in sede di accertamento delle perdite anteriori all’esercizio dell’opzione per il consolidato
La Circolare chiarisce la modalità di utilizzo delle perdite maturate anteriormente all’esercizio dell’opzione per il consolidato, qualora l’accertamento sia relativo ad un periodo d’imposta in cui la consolidata aveva trasferito in dichiarazione una perdita di periodo alla fiscal unit.
Sulla possibilità di utilizzare le perdite proprie ante consolidato, la precedente Circolare N. 15/E/2017 aveva chiarito che, in caso di maggior reddito proprio accertato mediante l’atto unico per i periodi di imposta in corso di opzione, la consolidata (oppure la consolidante per i redditi propri) destinataria della rettifica, può richiedere il computo in diminuzione delle perdite anteriori all’esercizio dell’opzione.
La Circolare 15/E/2017 però, non si era espressa in merito alla particolare ipotesi in cui la consolidata destinataria della rettifica abbia trasferito una perdita al consolidato.
Con riferimento a questa specifica ipotesi, la Circolare 2/E/2018 chiarisce che la consolidata può chiedere il computo in diminuzione delle perdite proprie, anteriori all’esercizio dell’opzione, solamente per abbattere la parte del maggiore imponibile accertato, che eccede la perdita di periodo già trasferita alla fiscal unit.
Un esempio potrebbe chiarire meglio la fattispecie. Ipotizziamo che ad una società consolidata venga contestato un maggior imponibile di 60 e che, in quell’anno oggetto di accertamento, la stessa abbia trasferito alla fiscal unit una perdita di 40.
Se la consolidata ha ulteriori perdite pregresse ante – consolidato che possono essere utilizzate tramite modello Ipea (per es. 30), potrà utilizzarle solo per la differenza tra il maggiore imponibile (60) e le perdite trasferite (40). Quindi, sul differenziale positivo di 20, potrà usare le perdite tramite Ipea in conformità alle previsioni di cui all’art. 84 del Tuir.
Qualora tali perdite rientrino tra quelle di cui al comma 1 dell’art. 84, le stesse saranno scomputabili in misura pari all’80% di 20 (ovvero 16): ciò comporterà che residuerà un maggiore imponibile di 4.
Qualora possibile, tale maggiore imponibile può essere ridotto utilizzando le perdite del consolidato tramite il modello Ipec.
Viceversa, se il maggiore imponibile accertato è inferiore alla perdita trasferita al consolidato, le perdite ante-consolidato non possono essere utilizzate.
In questo caso quindi, non potendo chiedere con l’Ipea l’utilizzo delle perdite anteriori all’opzione, si potranno utilizzare esclusivamente le perdite del consolidato con il modello Ipec.

Criterio di attribuzione delle perdite applicabile in ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato
La Circolare chiarisce il corretto criterio di attribuzione delle perdite maturate nel corso di diversi trienni di opzione della tassazione di gruppo, qualora sia stato medio tempore modificato tale criterio di attribuzione.
L’art. 124, comma 4, del Tuir stabilisce che in ipotesi di interruzione o di revoca del regime del consolidato nazionale, le perdite sono riattribuite alla consolidante o alle società che le hanno prodotte sulla base del criterio indicato in sede di opzione o di rinnovo.
La Circolare chiarisce che, nell’ipotesi in cui al termine di uno o più trienni sia stato modificato tale criterio, in caso di interruzione o revoca si debba adottare l’ultimo criterio comunicato in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell’evento interruttivo, indipendentemente dal periodo in cui sono maturate, e senza operare alcuna stratificazione di formazione delle stesse, anche qualora sia stato modificato il criterio di attribuzione.
In altre parole, il criterio valido al momento dell’interruzione è applicato a tutte le perdite che, in modo indistinto rispetto alla loro formazione, si trovano nella disponibilità del consolidato e devono essere riattribuite.
A tal proposito giova ricordare che, a seguito dell’introduzione del rinnovo tacito dell’opzione per il consolidato, in luogo della comunicazione del rinnovo dell’opzione, la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato comunicandolo nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale intende rinnovare l’opzione.