Pubblicata la Circolare N. 1 /E 2018 in tema di detrazione IVA

Milano, 19 gennaio 2018

È stata pubblicata la Circolare N.1/E del 17.01.2018 dell’Agenzia delle Entrate in tema di detraibilità dell’IVA.
L’Agenzia delle Entrate conferma un principio stabilito dalla giurisprudenza Comunitaria, secondo il quale l’esercizio al diritto di detrazione dell’IVA si basa su un duplice requisito:

  • Presupposto “sostanziale” di effettuazione dell’operazione (es. momento della consegna dei beni o momento di pagamento del servizio ricevuto)
  • Presupposto “formale” del possesso della fattura di acquisto.

Valorizzando la presenza di entrambi questi presupposti, l’Agenzia delle Entrate supera la visione restrittiva che si desumeva dalla lettera della norma, dopo la modifica introdotta dall’Art. 2 del D.L.50/2017. Secondo la lettera della norma infatti, la detrazione dell’IVA su una fattura datata 2017 era consentita solo entro la Dichiarazione IVA annuale 2018, relativa al 2017.
A seguito del chiarimento espresso con la Circolare in commento, viene previsto invece che, se una fattura d’acquisto datata 2017 viene effettivamente ricevuta nel 2018 (ad esempio in data 20.01.2018), la stessa può essere registrata nel mese di gennaio 2018 e l’IVA detratta nella liquidazione di gennaio 2018 (quindi dal versamento del 16.02.2018).

Sul piano operativo viene quindi consentito di detrarre l’IVA su una fattura datata 2017 anche in una delle liquidazioni relative al 2018, se la fattura è stata effettivamente ricevuta e registrata nel 2018.

A rigore, questo non vale per le fatture 2017 ricevute nel 2017 ma non registrate per dimenticanza: in questo caso torna valida l’interpretazione restrittiva. Andrà quindi strutturata una procedura per poter dimostrare, in caso di verifica, l’effettiva data di ricezione delle fatture.

Permangono tuttora alcuni interrogativi, quali ad esempio:

  • Se sia ancora possibile registrare ed inserire nella liquidazione di un mese le fatture emesse in quel mese, ma ricevute nei primi giorni del mese successivo. Ad esempio, si pensi ad una fattura datata 31 gennaio e ricevuta nei primi giorni del mese di febbraio: seguendo la nuova impostazione, la stessa dovrà necessariamente essere registrata nel mese di febbraio.
  • Il comportamento da tenersi per le fatture non ricevute nei quattro mesi successivi al momento di effettuazione dell’operazione. Infatti, si ricorda che, in caso di mancata regolarizzazione tramite emissione di autofattura, risulta applicabile la sanzione di cui all’art. 6, comma 8 del D.Lgs. 471/1997, pari al 100% dell’IVA.

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